Job sharing lavoro condiviso: contratto abrogato dal Jobs Act!

15 Gennaio 2018

Job sharing era un tipologia di contratto di lavoro che prevedeva la condivisione dello stesso posto di lavoro, poi nome abrogata dal Jobs Act di Renzi.

Job sharing lavoro condiviso: è stato abrogato dal Jobs Act.

A partire dall’entrata in vigore delll’art.55,c omma 1 ,lettera d) del DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. pubblicato sul Supplementpo ordinario n.34 alla G.U. n. 144 del 24-6-2015, la normativa del lavoro ripartito o jobsharing, è stata abrogata.

Vecchia normativa:

Job sharing Inps: cos’è e come funziona?

Il job sharing Inps è una forma di contratto di lavoro riconosciuta per legge che prevede che ci siano due lavoratori ad occupare lo stesso posto di lavoro e la cui ripartizione può essere di tipo verticale quindi una settimana per uno, un mese o un anno, oppure, di tipo orizzontale con entrambi i lavoratori che lavorano insieme nella stessa giornata o per esempio 8 ore ciascuno, comprendo quindi 16 ore di turno.

Il lavoro di coppia, pertanto, può essere un valido strumento per consentire alle aziende di poter coprire turni lunghi come i portierati, società di autonoleggio o turistiche, che solitamente hanno giornate lavorative più lunghe rispetto agli uffici.

I vantaggi per le aziende che assumono con contratto job sharing e per i lavoratori che accettano di condividere lavoro e stipendio, sono innanzitutto di maggiore flessibilità nei turni, conciliando per esempio gli impegni familiari con il lavoro, di studio o di attività autonoma del professionista, avere la copertura di un lungo turno da parte dell’azienda assumendo due lavoratori a coppia che occupano lo stesso posto di lavoro ma conteggiati come un’unica forza lavoro nell’azienda a tempo pieno.

Dal punto di vista contrattuale, il job sharing è una forma di part time coordinato tra due dipendenti che svolgono la stessa attività intesa come singola prestazione, anche se svolta da due persone diverse. A differenza del part time, il job sharing può dare vita a due rapporti di lavoro distinti, ogni lavoratore condiviso deve informare il proprio datore di lavoro almeno una volta a settimana circa l’orario e la durata del turno, in caso di assenza di uno dei lavoratori a coppia, il turno del lavoratore assente deve essere coperto dall’altro.

Il contratto di lavoro ripartito può essere stipulato da tutti i lavoratori e da tutti i datori di lavoro, fatta eccezione per i contratti con la Pubblica Amministrazione.

Quali sono i vantaggi?

Job sharing quali vantaggi? Il lavoratore con contratto job sharing ha la possibilità di avere maggiore flessibilità di orario grazie al lavoro condiviso, conciliando il lavoro con i propri impegni familiari, di studio o di altro lavoro. Pertanto, il lavoro deve essere preventivamente suddiviso tra i due lavoratori e comunicare i turni al datore di lavoro a cadenza settimanale, anche per l’accedo di ferie e permessi e di avvisare con un giorno di anticipo eventuali assenze per malattie, infortunio o assenza per giustificato motivo. L’assenza del lavoratore, deve essere coperta obbligatoriamente dall’altro lavoratore, fatta eccezione per i casi in cui la sostituzione con persona terza, è contemplata tra le norme contrattuali.

Lavoro condiviso caratteristiche:

Il job sharing lavoro condiviso caratteristiche contratto di lavoro, riguarda forma, gestione, suddivisione del lavoro e comunicazioni obbligatorie, compresa la retribuzione, i contributi previdenziali obbligatori e l’organizzazione dell’attività lavorativa. Innanzitutto, il contratto di lavoro job sharing, inteso come attività lavorativa ripartita fra due e tre lavoratori, deve essere stipulato in forma scritta prevedendo percentuale e collocazione temporale del lavoro, quindi, se distribuito su giorno, settimana, mese o anno che ciascun lavoratore condiviso deve svolgere, secondo gli accordi intercorsi con gli stessi lavoratori. Inoltre, devono essere scritte le regole per la sostituzione del lavoratore assente in caso di malattia, infortunio o in permesso, l’eventuale possibilità di far decidere ai lavoratori la suddivisione e la distribuzione del lavoro, il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa e il trattamento economico secondo la normativa vigente, misure di sicurezza in base all’attività lavorativa svolta da contratto. Nel contratto di lavoro job sharing, un aspetto molto importante è la certificazione delle assenze, che consiste nell’obbligo dei lavoratori di informare preventivamente il datore di lavoro, almeno una volta a settimana circa l’orario di lavoro di ciascuno dei lavoratori.

Job sharing regole INPS contratto di lavoro:

Le regole INPS Job sharing circa il contratto di lavoro prevedono che la suddivisione dell’attività lavorativa tra i due lavoratori, possa essere verticale quindi occupare il posto di lavoro una settimana ciascuno, un mese o un anno, oppure, orizzontale, con entrambi i lavoratori nello stesso giorno.

I due lavoratori che condividono il posto di lavoro hanno la facoltà di scambiare il proprio turno, fermo restando la garanzia della presenza o diversa pattuizione nel contratto. Altra regola Inps, prevista per il job sharing è il divieto di richiedere la sostituzione a terzi, salvo se concordate con il d.d.l.

Sebbene poi, i due lavoratori condivisi rappresentino per l’azienda un’unica unità lavorativa nella forza lavoro aziendale, ai due spetta lo stesso trattamento sia dal punto di vista di retribuzione che di versamento dei contributi previdenziali al pari di un normale e tradizionale contratto di lavoro subordinato dipendente.

A cambiare è solo il calcolo delle prestazioni e dei contributi, che deve essere effettuato ogni mese in base al conteggio delle ore effettivamente lavorate da ciascun lavoratore mentre sono assicurate le prestazioni previdenziali e assistenziali come malattia, maternità, ANF che sono calcolate come per i contratti part time. In caso di dimissioni o licenziamento di uno dei due lavoratori job sharing, il rapporto di lavoro cessa anche nei confronti dell’altro lavoratore. Tuttavia il datore di lavoro, ha la facoltà sia di poter stipulare per il lavoratore che rimane un nuovo contratto di lavoro subordinato part time o full time o di rifiutare un terzo soggetto.

 

Retribuzione e contributi previdenziali:

Il contratto job sharing si base sulla flessibilità di orario tra i lavoratori che condividono lo stesso posto di lavoro, ai quali è riservato lo stesso trattamento economico per la stessa attività svolta e periodo lavorato. Ovviamente, se l’attività lavorativa è stata svolta maggiormente da uno dei due lavoratori a coppia, il lavoratore che ha lavorato di più avrà diritto ad una retribuzione proporzionalmente maggiore, come anche ferie e permessi maturati. Inoltre, ciascuno lavoratore job sharing, ha diritto a partecipare alle riunioni sindacali e assemblee in base all’articolo 20, legge 20 maggio 1970, n. 300, che fissa il limite a dieci ore annuali e il cui trattamento economico viene ripartito fra i lavoratori condivisi proporzionalmente alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita.

Retribuzione e contributi job sharing: La retribuzione contratto job sharing, è quindi determinata in base alle ore effettivamente lavorate mentre il calcolo dei contributi previdenziali va effettuato a cadenza mensile e conguagli di fine anno. Il versamento dei contributi è regolamentato dalla contrattazione collettiva e nei casi in cui non fosse presente, viene applicata la normativa generale del lavoro subordinato in quanto compatibile con la natura del rapporto di lavoro ripartito.

Con la nuova legge di Stabilità 2015 sono stati introdotte nuove agevolazioni assunzioni per tutti i datori di lavoro che nel corso del 2015  (1° gennaio – 31 dicembre) assumeranno dipendenti a tempo indeterminato. L’incentivo consiste nell’esonero dal pagamento contributi INPS per 3 anni.

 

 

fonte:”https://www.guidafisco.it/job-sharing-lavoro-condiviso-soe-e-come-funzioan-regole-inps-1094″